RoHS: l’UE aggiorna le esenzioni per l’uso del piombo nelle AEE

La Commissione europea ha adottato tre nuove direttive delegate che intervengono sulla direttiva 2011/65/UE (RoHS 2), prorogando e rivedendo le esenzioni relative all’impiego del piombo in specifiche apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

La Direttiva delegata (UE) 2025/2363 riguarda i componenti che contengono piombo nel vetro o nella ceramica non dielettrica, come dispositivi piezoelettrici e matrici in vetro o ceramica (esenzione 7 c)-I), nonché quelli che utilizzano piombo nella ceramica dielettrica dei condensatori ad alta tensione (esenzione 7 c)-II). Al fine di agevolare le future valutazioni tecniche, le esenzioni sono state articolate in nuove sottocategorie che distinguono le diverse applicazioni. Le relative scadenze sono fissate al 30 giugno 2027 o al 31 dicembre 2027, in funzione del tipo di componente e della funzione svolta.

Con la Direttiva delegata (UE) 2025/1802, la Commissione rinnova invece le esenzioni per le saldature ad alta temperatura di fusione, contenenti almeno l’85 % di piombo e utilizzate, tra l’altro, in giunzioni interne, sigillature, lampade e trasduttori audio. Anche in questo caso, i termini di validità delle esenzioni variano tra il 30 giugno 2027 e il 31 dicembre 2027, a seconda della categoria di apparecchiature interessate.

La Direttiva delegata (UE) 2025/2364 aggiorna infine le esenzioni applicabili alle leghe metalliche di acciaio, alluminio e rame. In particolare, l’acciaio per lavorazione meccanica può contenere fino allo 0,35 % di piombo, mentre quello zincato fino allo 0,2 %. Per le leghe di alluminio, i limiti sono fissati allo 0,4 % per quelle riciclate o destinate alla lavorazione meccanica e allo 0,3 % per quelle da colata. Le leghe di rame possono invece contenere fino al 4 % di piombo. Le scadenze delle esenzioni variano tra dicembre 2026 e giugno 2027, in base alla tipologia di metallo e alla categoria di apparecchiature. Resta esclusa l’applicazione delle esenzioni alle AEE destinate al pubblico che possano essere portate alla bocca dai bambini, salvo il rispetto di specifiche garanzie sul rilascio del piombo.

Il rinnovo delle esenzioni è stato ritenuto necessario in considerazione della mancanza, in numerosi ambiti, di alternative tecnicamente ed economicamente affidabili. Le nuove disposizioni mirano inoltre a favorire, ove possibile, la riduzione delle concentrazioni di piombo e a pianificare una graduale sostituzione futura.

Gli Stati membri dovranno recepire le direttive entro il 30 giugno 2026, con applicazione delle nuove regole a partire dal 1° luglio 2026.