SDS: INAIL chiarisce le novità del regolamento (UE) 2020/878

L’INAIL ha pubblicato un fact sheet di approfondimento sulle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/878, che ha aggiornato l’allegato II del regolamento REACH (CE n. 1907/2006), ridefinendo struttura e contenuti delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), strumenti centrali per la gestione del rischio chimico nei luoghi di lavoro.

A partire dal 1° gennaio 2023, tutte le SDS devono essere redatte secondo il nuovo formato previsto dalla normativa europea. Il mancato adeguamento può comportare criticità nella corretta valutazione dei rischi per i lavoratori e nell’applicazione del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008. L’aggiornamento normativo si ispira inoltre al principio One Health, evidenziando l’impatto delle sostanze chimiche non solo sulla salute umana, ma anche sull’ambiente e sugli ecosistemi.

Il documento INAIL mette in evidenza alcuni degli aspetti più rilevanti introdotti dal nuovo regolamento. Tra questi, l’obbligo di riportare nelle SDS l’Indicatore Unico di Formula (UFI), che consente l’identificazione univoca delle miscele pericolose, e le informazioni relative agli interferenti endocrini, comprese sintesi sugli effetti potenziali sulla salute e sull’ambiente.

Ulteriori aggiornamenti riguardano la descrizione delle nanoforme, con l’indicazione obbligatoria di dimensione, forma e stato di aggregazione delle particelle, nonché una maggiore precisione nella composizione delle miscele e nell’elenco degli ingredienti. Vengono inoltre rafforzate le informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze e sulle modalità di trasporto, in particolare per le merci alla rinfusa, con attenzione agli impatti ambientali.

Secondo l’INAIL, le nuove SDS costituiscono uno strumento più completo e incisivo per i professionisti della salute e sicurezza sul lavoro, chiamati a utilizzarle in modo corretto e aggiornato per valutare e prevenire efficacemente i rischi chimici in ambito aziendale.